Il Prof. Gianni POZZI, in qualità di
Committente ai sensi del Regolamento per la disciplina dei contratti di
collaborazione coordinata e continuativa dell’Ateneo, emanato con D.R. n. 938/2004-05 del 16.05.2005, valutata la richiesta
di stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa presentata
dal Responsabile del Progetto (Prof. G.M. Rossolini) del Dipartimento
BIOTECNOLOGIE e in esecuzione della delibera adottata nel
Consiglio di Dipartimento del 27.01.2011
, rende noto che è Sua intenzione conferire n. 1 (uno) incarico di
collaborazione coordinata e continuativa presso DPT. BIOTECNOLOGIE - SEZ. DI MICROBIOLOGIA per la
realizzazione della seguente Progetto "DISEGNO, REALIZZAZIONE E
COMPILAZIONE DI UN DATABASE DI
GENI BATTERICI DI CHEMIORESISTENZA" o
fase di esso.
La prestazione oggetto del contratto di collaborazione coordinata e
continuativa di cui al presente avviso è riferita esclusivamente alla specifica
attività dettagliatamente descritta nello “schema progetto”, allegato al
presente avviso.
Per l’adempimento dell’attività di lavoro autonomo oggetto del contratto di
collaborazione coordinata e continuativa si richiede la seguente
professionalità: LAUREA IN CTF.
Il collaboratore godrà di autonomia nella scelta delle modalità di adempimento
della prestazione; al solo fine di garantire la funzionalità della prestazione
rispetto all’attività generale svolta nella struttura in cui la prestazione
viene resa, le modalità dell’adempimento dovranno essere coordinate con il
committente attraverso il Responsabile del progetto delegata/o dal Committente,
per garantire il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione
oggetto del contratto.
Il collaboratore, previa comunicazione obbligatoria al committente,
sarà libero di prestare la propria attività, sia in forma autonoma che
subordinata, a favore di terzi, purché tale attività sia compatibile con
l’osservanza degli impegni assunti con il contratto di collaborazione stipulato
ed in particolare con l’obbligo alla riservatezza; detta attività, inoltre, non
dovrà porsi in alcun modo in conflitto di interessi con gli obiettivi propri
dell’Università (1) .
L’attività di collaborazione oggetto dell’incarico avrà la durata di n. 24 mesi
Il compenso complessivo previsto per l’incarico è fissato in euro 50.500,00, a lordo beneficiario.
Il committente ha facoltà di richiedere al collaboratore relazioni periodiche
sull’attività svolta.
Ai sensi della Delibera n.2 del Consiglio di Amministrazione del 1.10.2007
non può essere stipulato un contratto […] di collaborazione coordinata e
continuativa, indipendentemente dal committente e dalla origine dei fondi, con
coloro che hanno stipulato rapporti di lavoro subordinato di diritto privato a
tempo determinato stipulati dall’Università degli Studi di Siena, prima che
siano trascorsi almeno sei mesi dal termine della scadenza del rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato stesso.
Ai sensi della Delibera n.6 del Consiglio di Amministrazione del 21.04.2008 non
possono essere stipulati incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, indipendentemente
dal committente e dalla origine dei fondi, con coloro che siano stati titolari
di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato con l’Università
degli Studi di Siena, qualora siano relativi a esigenze delle sedi presso cui
abbiano svolto la propria precedente attività lavorativa, prima che sia
trascorso almeno un anno dal termine dell’attività medesima.
Gli interessati a partecipare alla selezione dovranno presentare specifica
richiesta di partecipazione (rintracciabile al sito internet: http://www.unisi.it/dl2/20080507132429902/Rich_partecipazione.doc
presso DPT. BIOTECNOLOGIE - SEZ. DI
MICROBIOLOGIA), allegando il proprio curriculum vitae e quant’altro si ritenga
utile in riferimento alla professionalità necessaria per l’adempimento della
collaborazione.
La richiesta di partecipazione alla selezione dovrà pervenire all’Ufficio
Segreteria Amministrativa Dipartimento BIOTECNOLOGIE entro e non oltre il
giorno 17.03.2011.
La struttura competente provvederà a contattare direttamente il collaboratore
individuato nell’atto di scelta motivata.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità
o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad inesatta indicazione del
recapito da parte del collaboratore, oppure a mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda ovvero ad eventuali
disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Ai sensi dell'art. 17, comma 30, del D. L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, l'efficacia dell'affidamento dell’incarico è subordinata al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti - Ufficio di controllo di Legittimità su atti dei Ministeri Istituzionali.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Gianni Pozzi
(1) Alternativamente, in considerazione della
particolare natura dell’incarico oggetto del contratto di collaborazione, può è
prevista una clausola di esclusività dell’attività svolta dal
collaboratore; detta esclusività comporterà la corresponsione di una indennità
economica aggiuntiva, pari ad almeno il 5% del corrispettivo convenuto, il cui
valore deve sarà esplicitato nel contratto stesso.